Regolamento Interno
Soc Coop Agricola
Associazione Agricoltori Villacidresi
REGOLAMENTO INTERNO
(Dopo modifiche nov-2012)
PARTE I : norme generali, conferimenti, classifica del prodotto e liquidazioni
ARTICOLO 1
I Soci si obbligano a conferire alla Cooperativa tutta la produzione ortofrutticola dichiarata nella domanda di ammissione (allegato A) e successivamente indicata nella denunce annuali (allegato B), in base alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e a quelle che saranno a tal scopo tempestivamente impartite dal Consiglio di Amministrazione, secondo i programmi di conveniente commercializzazione predisposti dal Consiglio stesso.
ARTICOLO 2
I Soci ogni anno, entro il termine che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sono tenuti a denunciare, su apposito modulo fornito dalla Cooperativa (allegato B), oltre alle produzioni ortofrutticole presumibili, distinte per specie e varietà, che formeranno oggetto di conferimento, anche la estensione della superficie ad essa destinata.
Qualora si verificassero eventi di ogni genere e tali da variare in quantità e in qualità la produzione conferibile, il Socio dovrà darne notizia al C. di A. entro 10 giorni del verificarsi dell’ evento.
La Centrale non accetterà al conferimento i prodotti presentati da Soci che non abbiano effettuato in tempo utile la denuncia salvo diversa decisione del C.d.A.. La tolleranza ammessa tra il denunciato e il conferito non potrà essere superiore o inferiore al 20%. Eventuali variazioni, tempestivamente comunicate, saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione che si riserverà l’ accettazione.
La cooperativa si riserva di verificare in campo la quantità presunta dei frutti pendenti al fine di regolarizzare i conferimenti.
ARTICOLO 3
I Soci s’ impegnano all’ osservanza delle disposizioni che il Consiglio di Amministrazione impartirà in ordine ai programmi di commercializzazione meglio rispondenti alle richieste e alle esigenze di mercato.
ARTICOLO 4
Nessun Socio, potrà consegnare, sotto il proprio nome, prodotti di terzi. La Cooperativa si riserva, altresì, la facoltà di non accettare in conferimento quei prodotti che, per qualsiasi causa non risultino idonei alla conservazione o alla commercializzazione, la valutazione verrà fatta in maniera congiunta da almeno due addetti della cooperativa stessa e il respingimento è immediatamente esecutivo.
Conformemente alle disposizioni per le Organizzazioni di Produttori, i soci a cui viene respinta per motivi commerciali la merce, possono essere autorizzati a consegnarla direttamente in azienda per il tramite della Cooperativa. Il responsabile commerciale sulla base di un apposito indirizzo adottato dal CDA può autorizzare il singolo socio per specifiche singole consegne e per quantitativi e prezzi concordati.
RACCOLTA E CONSEGNA
ARTICOLO 5
La Cooperativa impartirà tempestivamente le disposizioni riguardanti l’ inizio della raccolta delle singole specie e cultivar e i tempi di conferimento. In particolare, ove necessario, verrà pubblicato un calendario dei conferimenti che consenta a tutti i Soci di conferire il prodotto durante tutta la campagna in proporzione alle quantità denunciate prescindendo dal raccolto già effettuato in libero conferimento, fatte salve particolari esigenze di mercato.
Un incaricato della Cooperativa potrà visitare le colture dei Soci per consigliarne le modalità di raccolta e di pre-selezione in campagna e per concordare la consegna allo Stabilimento sociale e in eventuali centri di raccolta.
L’ orario di consegna dei diversi prodotti alla Cooperativa sarà comunicato ai Soci prima dell’ inizio della raccolta dei medesimi. I prodotti consegnati fuori orario potranno essere rifiutati.
ARTICOLO 6
I soci che effettuano dei trattamenti fitosanitari, con fitoregolatori ed erbicidi dovranno rispettare gli intervalli di sicurezza nonché tutte le norme previste dai disciplinari di produzione integrata integrata emanate dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Sardegna disponibile presso gli uffici della cooperativa.
Nel caso di positività delle analisi siu residui di agro farmaci effettuati da Enti preposti, l’ eventuale sanzione e/o danni a terzi di carattere civile e/o penale, saranno interamente addebitati al Socio trasgressore.
All’atto di ogni conferimento il socio dovrà firmare una dichiarazione (allegato C) con la quale attesta la conformità del prodotto ai requisiti qualitativi e igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e si assume ogni responsabilità su eventuali danni derivati dal conferimento di prodotto non conforme.
I prodotti da conferire dovranno essere chiaramente distinti per specie, varietà e categoria.
ARTICOLO 7
Il trasporto dei prodotti dalle aziende dei Soci alla Centrale e dei vuoti di campagna dallo Stabilimento alle aziende potrà essere effettuato a cura della Cooperativa salvo il recupero delle spese da effettuarsi mediante l’ applicazione di apposite tabelle predisposte prima dell’ inizio della campagna.
Il Socio che intende trasportare il suo prodotto con i mezzi della Cooperativa, dovrà darne comunicazione al C. di A. in occasione della presentazione del modulo di cui all’ art. 2.
ARTICOLO 8
La Cooperativa fornirà ai Soci gli imballaggi per la raccolta nella quantità stabilita in base alle previsioni di conferimento. Il socio è tenuto a firmare per ricevuta la consegna delle casse delle quali resta responsabile fino alla riconsegna.
Le casse e/o bins della Cooperativa non possono essere cedute a terzi per alcun motivo, devono essere usate solo per gli scopi per i quali sono state fornite ai Soci, a fine campagna devono essere restituite alla Coop. perché possa effettuare il conteggio. Per ogni cassa mancante o danneggiata oltre al normale deperimento d’ uso, sarà addebitata al Socio una somma pari al doppio dell’ effettivo prezzo d’ acquisto attuale della stessa.
Fornirà inoltre gli imballi da utilizzare per il condizionamento in campo da parte del socio di alcune tipologie di prodotti. Ovviamente anche questi saranno restituiti pieni o in caso di non utilizzo vuoti, in caso contrario saranno addebitati al socio.
PESATURA E CLASSIFICA
ARTICOLO 9
I prodotti s’ intendono conferiti e di conseguenza presi in carico dalla Cooperativa, al termine delle operazioni di pesatura, campionatura e classifica.
ARTICOLO 10
La prova del conferimento è costituita dalle relative bollette numerate che, pertanto, dovranno essere verificate dagli interessati al momento della consegna dei prodotti.
Sulla bolletta di conferimento dovranno essere riportati a cura dell’ addetto al conferimento eventuali difetti macroscopici del prodotto conferito (danni da gelo, marciumi, mescolanze di varietà, eccessiva sporcizia, parassiti ecc.) dovrà inoltre essere compilata la “scheda di classifica” (allegato D) indicante l’aspetto del prodotto.
Sulla bolletta deve essere indicato inoltre l’ eventuale trasporto a cura della Cooperativa.
ARTICOLO 11
L’operazione di classificazione, avviene sulla base di standard qualitativi di mercato in relazione quindi alle reali caratteristiche commerciali dei prodotti conferiti e soprattutto in funzione delle indicazioni riportate nei reg. CE sulle NORME COMUNI DI QUALITA’ PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.
E’ vietato in ogni caso ai Soci sostare, discutere, intromettersi in qualsivoglia operazione riguardante la lavorazione, la conservazione, l’immagazzinamento della merce conferita come previsto dalla normativa vigente sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
Per la merce selezionata dalla Cooperativa costituisce cartellino di classifica la scheda di lavorazione.
ARTICOLO 12
Nel caso fosse necessario campionare il prodotto, dopo la pesatura verranno prelevate le casse campione nella seguente proporzione:
n.1 cassa sino a 10 consegnate
n.2 casse sino a 20 consegnate
n.3 casse sino a 40 consegnate
n.4 casse sino a 65 consegnate
n.5 casse sino a 100 consegnate
Oltre le 100 casse consegnate, verrà prelevata una cassa ogni 50 o frazioni di 50.
ARTICOLO 13
Ogni scarto anomalo riscontrato nelle partite conferite da Soci potrà essere comunicato qualora richiesto al Socio immediatamente.
In ogni caso tutti i dati relativi alla lavorazione saranno contenuti nelle schede di lavorazione.
Sarà altresì compito della cooperativa avvertire sulla mancata vendita di prodotti a “cartellino” (confezionati direttamente dal socio).
Inoltre, qualora la partita conferita dal socio presenti in sede di classificazione uno scarto superiore al 30% la cooperativa si riserva di non accettare o lavorare il prodotto conferito.
ARTICOLO 14
Le schede di lavorazione sono a disposizione dei soci e saranno utilizzate per il conteggio relativo alla liquidazione del prodotto conferito.
LIQUIDAZIONE DEL CONFERITO
ARTICOLO 15
I pagamenti da parte della Società saranno effettuati di norma il martedì e venerdì di ogni settimana, a 60 giorni dopo la data di conferimento o per i prodotti lavorati in cooperativa dopo la data di lavorazione del prodotto, a meno che non siano previsti lunghi periodi di conservazione prima della vendita del prodotto.
La liquidazione dei prodotti conferiti averrà con un acconto nella misura del 96% sui prezzi lordi di pagamento ed un saldo da effettuarsi alla chiusura del bilancio.
ARTICOLO 16
Per la merce selezionata dalla Coop., al Socio conferitore verrà corrisposto il prezzo medio di vendita, al netto delle trattenute percentuali del 15% per le spese di gestione e alimentazione del fondo di esercizio calcolate sui prezzi di vendita al netto dei costi di imballo, trasporto , sconti cliente e altri oneri commerciali.
Il prezzo medio sarà determinato sulla base dei prezzi di vendita settimanali riferiti a tutte le vendite del prodotto lavorato in quel periodo, calcolati per ogni specie, varietà e categoria; la data di riferimento per il pagamento sarà quella indicata nella scheda di lavorazione.
Al prezzo medio risultante verranno applicate, in diminuzione o in aumento, gli incentivi come indicati nei successivi articolo 18 e 19.
La liquidazione dei prodotti avverrà al netto degli invenduti e del calo peso, che per i prodotti lavorati in cooperativa sarà calcolato in percentuale sui quantitativi conferiti.
Per la merce preparata dal Socio e venduta a cartellino, compilato a cura del conferente, il prezzo corrisposto sara uguale a quello di vendita decurtato come sopra. Le specie e le varietà di prodotto da selezionare a cura della Coop. sono rese note mediante delibera del C. di A.
Per la selezione a cura della Coop. verrà stabilito dal C.di A. un adeguato contributo spese a carico del Socio da determinarsi di anno in anno prima dell’ inizio della campagna.
Per i trasporti eseguiti dalla cooperativa dalle aziende dei soci e previsto un contributo calcolato in base ad apposita tabella predisposta dal C. di A.
Qualora il prezzo di vendita di un prodotto dovesse superare Euro 1,55 a l kg, la trattenuta non dovrà superare l’importo riferito a tale prezzo ossia Euro 0,2325.
La trattenuta minima per le spese di gestione per kg di prodotto commercializzato è fissata in Euro 0,052
Per tutte le categorie di prodotto che non necessitano di lavorazione presso l’impianto della cooperativa verrà applicata la sola ritenuta in percentuale, ovviamente anche in questi le spese di lavorazione, imballo e trasporto verranno decurtate.
Per i prodotti orticoli conferiti da aziende socie e non socie la cooperativa può applicare una trattenuta fissa che va dal 10% al 15% a discrezione del CDA.
Per i prodotti commercializzati con le modalità di cui al comma 2 dell’art 4 in considerazione dei minori oneri amministrativi sopportati dalla cooperativa la trattenuta fissa è dovuta nella misura del 1% sulla base del relativo importo fatturato dalla cooperativa
Per le aziende non socie si possono erogare servizi come la calibratura, confezionamento e stoccaggio con prezzi stabiliti dal C.d.A. prima dell’inizio della stagione produttiva. Il prezzo stabilito dal C.d.A. deve comunque essere superiore alla trattenuta corrispondente per il socio.
Il suddetto servizio può venire erogato con il solo scopo di migliorare il servizio al socio.
ARTICOLO 17
A giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà, qualora le condizioni finanziarie lo consentano, dare acconti sul prodotto che il socio ha conferito, prima della data di pagamento prevista.
Per visualizzare al meglio la tabella da tablet e cellulare, girare il dispositivo in orizzonatale.
ARTICOLO 18
Per gli agrumi selezionati in cooperativa verrà applicata una ulteriore trattenuta secondo il seguente schema:
CLASSE | PREGI E DIFETTI | % DA DETRARRE |
I | SENZA DIFETTI: In questa categoria sono compresi i frutti di qualità superiore per forma, aspetto, sviluppo e colore che devono essere corrispondenti alle caratteristiche della varietà. Non devono presentare difetti. | 0% |
II | 10% TRA DIFETTI GRAVI E NON GRAVI. Sono compresi i frutti di buona qualità che possono presentare lievi difetti che non possono tuttavia pregiudicare l’aspetto globale, la qualità e la conservazione. I DIFETTI LIEVI (NON GRAVI) SONO: Difetti dell’epidermide, forma, colorazione, grandine, sfregamento, danni meccanici. |
-1% |
III | 10% DIFETTI GRAVI e\o 20% di DIFETTI GRAVI E NON GRAVI. Sono frutti che devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, che possono pregiudicare l’aspetto globale, la qualità e la conservazione. |
-5% |
IV | > 30% DIFETTI: Sono frutti che possono pregiudicare l’aspetto globale, la qualità e la conservazione | -10% |
L’ammontare trattenuto per ogni specie verrà ripartito alle classi I e II in proporzione alle rispettive quantità conferite attribuendo alla classe I un premio maggiore rispetto alla classe II.
Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessario, potrà variare le percentuali di trattenuta e le modalità di ripartizione.
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ARTICOLO 19
Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire per le pesche selezionate in cooperativa una trattenuta aggiuntiva da effettuare sulle pezzature più piccole conferite dal 1 luglio in poi; allo scopo di incentivare la qualità della produzione l’importo di tale trattenuta verrà liquidata nella misura del 80% sul calibro 2A.
Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessario, dopo aver opportunamente consultato i soci, potrà variare i tempi, gli importi da trattenere e le modalità di ripartizione.
PARTE II : Accesso dei soci ai benefici del Programma Operativo
Articolo 1.
I contributi finanziari degli aderenti all’OP in merito all’alimentazione del Fondo di esercizio di cui all’art. 103 quinquies, par. 1 e 2 del Reg CE n. 1234/2007 sono calcolati in base al valore dei prodotti commercializzati.
Articolo 2.
Per il finanziamento del Fondo di Esercizio, l’OP Soc Coop Agricola Associazione Agricoltori Villacidresi provvederà ad utilizzare fondi propri, costituiti grazie alle vendite di ortofrutticoli dei propri aderenti per le categorie di riconoscimento, ad eccezione dei fondi provenienti da altri finanziamenti pubblici;
Articolo 3.
L’aiuto finanziario comunitario, pari al 50% degli investimenti previsti dal Programma Operativo, sarà richiesto in una unica soluzione ( saldo al 31/01 )o tramite richiesta di acconto sulle spese realmente sostenute dall’OP nel trimestre precedente a quello di richiesta;
Articolo 4.
Tutti i produttori devono contribuire al fondo di esercizio; tutti i produttori devono avere la possibilità di beneficiare del fondo di esercizio; tutti i produttori devono avere la possibilità di partecipare democraticamente alle decisioni sull’utilizzo dei fondi dell’OP e sui contributi finanziari ai fondi di esercizio
Articolo 5.
Il finanziamento del fondo di esercizio da parte dei soci dell’OP può avvenire mediante un’unica o più soluzioni, anche attraverso compensazioni dell’OP sulle liquidazioni del prodotto conferito dai soci stessi, ovvero mediante compensazione autorizzata dal socio con i contributi finanziari spettanti;
Articolo 6.
Qualora sia l’OP ad anticipare i contributi finanziari a carico dei soci, quest’ultimi sono tenuti a rimborsarli alla stessa OP, entro il 31/1 dell’anno successivo a quello di attuazione del programma operativo per il quale viene chiesto l’aiuto finanziario comunitario;
Articolo 7.
Le operazioni inerenti il finanziamento e l’utilizzo del fondo di esercizio devono trovare esplicito riscontro dai documenti contabili agli atti dell’OP Associazione Agricoltori Villacidresi Soc. coop.;
Articolo 8.
Per la realizzazione del programma operativo, la OP può avvalersi della professionalità del personale dell’OP, dei soci aderenti e di consulenti esterni;
Articolo 9.
Gli investimenti mobiliari ed immobiliari, fatta eccezione per quelli connessi alle riconversioni varietali ed alla realizzazione di nuovi impianti, dovranno essere eseguiti direttamente dall’OP.
Articolo 10.
Per gli investimenti relativi ai nuovi impianti e/o riconversione varietale , o altri interventi diretti realizzati dai soci, l’OP fornirà gli indirizzi necessari per la realizzazione. Per tale tipologia di interventi il socio dovrà contribuire con il 50% della relativa spesa.
Il Consiglio di Amministrazione definirà gli impegni che il socio sottoscriverà con l’ OP per poter accedere ai benefici previsti.
Articolo 11.
I soci che hanno intenzione, di effettuare nuovi impianti e/o attivare una azione finalizzata alla diversificazione varietale nell’ambito della programmazione colturale e commerciale dell’OP, hanno l’obbligo di fornire le necessarie informazioni richieste dall’OP e di utilizzare materiale vivaistico e sementiero certificato, in linea con le esigenze produttive e commerciali della OP;
I soci che si avvantaggiano dei finanziamenti comunitari per la realizzazione di tali impianti sono tenuti a non alienare e nè cambiare destinazione del bene per la durata di 10 anni, nonchè a mantenere l’adesione all’OP per la medesima durata, pena la restituzione dell’intero ammontare o quota dei finanziamenti, gravati dagli interessi e dalle penalità prestesi dalla Comunità Europea.
Articolo 12.
I soci si impegnano a rispettare tutte le norme, procedure e disposizioni impartite dall’OP, nonché ad operare nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia;
Articolo 13.
Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento comporta l’esclusione totale o parziale dai benefici del programma operativo;
Articolo 14.
Per quanto riguarda la modalità e la tempistica per l’attuazione del programma operativo e la rendicontazione, devono essere applicate le normative comunitarie relative all’OCM ortofrutta e le disposizioni nazionali di recepimento, le eventuali integrazioni della Regione Autonoma della Sardegna, nonché le deliberazioni degli Organi sociali dell’OP;
Articolo 15.
Il Consiglio di Amministrazione, su mandato dell’Assemblea dei soci dell’OP, ha il compito di porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare la corretta e puntuale attuazione del programma operativo nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e provinciali vigenti in materia.
Articolo 16.
Ai soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente regolamento, sono applicabili le seguenti sanzioni:
a) diffida;
b) sanzioni pecuniarie che definite dal Consiglio di Amministrazione;
c) esclusione;
La diffida dovrà essere inflitta in tutti i casi di lieve inadempimento degli obblighi che derivano dalla partecipazione alla Organizzazione di Produttori e che siano inidonee a procurare un danno economico alla medesima Organizzazione di Produttori;
Le sanzioni pecuniarie saranno irrogate qualora all’inosservanza degli obblighi gravanti sul socio si accompagni un apprezzabile danno economico per la Organizzazione di Produttori.
L’esclusione dovrà essere inflitta, oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2533 c.c.), nei casi previsti dall’art. 10 dello statuto sociale.
Le sanzioni sono applicate dal Consiglio di Amministrazione, il quale decide della sanzione in funzione del danno subito dalla Organizzazione di Produttori. La sottoposizione del socio al procedimento sanzionatorio lascia impregiudicato il risarcimento del danno patito dalla Organizzazione di Produttori.
Articolo 17.
Il presente regolamento viene portato a conoscenza di tutti i produttori associati direttamente all’OP. mediante la spedizione per posta di una copia.
Articolo 18.
Per le disposizioni non espressamente richiamate nei precedenti articoli del presente regolamento, si rimanda interamente al Reg. CE n. 1234/07, al Reg. CE n. 543/2011, alle disposizioni nazionali emanate dal MiPAF per la stesura, la valutazione e la rendicontazione dei programmi operativi ed alle disposizioni regionali.
Articolo 19.
Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di apportare modifiche ai programmi operativi esecutivi annuali, nonchè modificare gli stessi nel corso dell’anno, salvo ratifica dell’Assemblea dei soci alla prima data utile. Dette modifiche saranno in ogni caso sottoposte all’approvazione dell’Ufficio preposto della Regione Autonoma della Sardegna.
REGOLAMENTO INTERNO
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