Regolamento Interno

Soc Coop Agricola
Associazione Agricoltori Villacidresi

REGOLAMENTO INTERNO
(Dopo modifiche giugno 2021)

PARTE I : norme generali, conferimenti, classifica del prodotto e liquidazioni 

ARTICOLO 1 – Norme Generali

I Soci si obbligano a conferire alla Cooperativa tutta la produzione ortofrutticola dei prodotti per cui hanno aderito all’OP e che è stata dichiarata nella domanda di ammissione (allegato A) e successivamente indicata nella denunce annuali (allegato B), in base alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e a quelle che saranno a tal scopo tempestivamente impartite dal Consiglio di Amministrazione, secondo i programmi di conveniente commercializzazione predisposti dal Consiglio stesso. Di conseguenza, come prescrive l’art.5, punto c) dello Statuto sociale, si fa obbligo al socio di non aderire ad altra organizzazione di produttori relativamente per ogni prodotto per il quale ha aderito all’OP.

ARTICOLO 2 – Denuncia di Produzione

I Soci ogni anno, entro il termine che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sono tenuti a denunciare, su apposito modulo fornito dalla Cooperativa (allegato B), oltre alle produzioni ortofrutticole presumibili, distinte per specie e varietà, che formeranno oggetto di conferimento, anche la estensione della superficie ad essa destinata.

Qualora si verificassero eventi di ogni genere e tali da variare in quantità e in qualità la produzione conferibile, il Socio dovrà darne notizia al C. di A. entro 10 giorni del verificarsi dell’ evento.

La Centrale non accetterà al conferimento i prodotti presentati da Soci che non abbiano effettuato in tempo utile la denuncia salvo diversa decisione del C.d.A.. La tolleranza ammessa tra il denunciato e il conferito non potrà essere superiore o inferiore al 20%. Eventuali variazioni, tempestivamente comunicate, saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione che si riserverà l’ accettazione.

La cooperativa si riserva di verificare in campo la quantità presunta dei frutti pendenti al fine di regolarizzare i conferimenti.

ARTICOLO 3 – Conferimenti

I Soci s’ impegnano all’ osservanza delle disposizioni che il Consiglio di Amministrazione impartirà in ordine ai programmi di commercializzazione meglio rispondenti alle richieste e alle esigenze di mercato.

ARTICOLO 4 – Autorizzazione al conferimento

Nessun Socio, potrà consegnare, sotto il proprio nome, prodotti di terzi. La Cooperativa si riserva, altresì, la facoltà di non accettare in conferimento quei prodotti che, per qualsiasi causa non risultino idonei alla conservazione o alla commercializzazione, la valutazione verrà fatta in maniera congiunta da almeno due addetti della cooperativa stessa e il respingimento è immediatamente esecutivo.

Conformemente alle disposizioni per le Organizzazioni di Produttori, i soci preventivamente autorizzati al conferimento presso canali commerciali alternativi, possono consegnare il proprio prodotto al cliente per il tramite della Cooperativa. Il responsabile commerciale sulla base di un apposito indirizzo adottato dal CDA può autorizzare il singolo socio per specifiche singole consegne e per quantitativi e prezzi concordati.

ARTICOLO 5 – Raccolta e Consegna

La Cooperativa impartirà tempestivamente le disposizioni riguardanti l’ inizio della raccolta delle singole specie e cultivar e i tempi di conferimento. In particolare, ove necessario, verrà pubblicato un calendario dei conferimenti che consenta a tutti i Soci di conferire il prodotto durante tutta la campagna in proporzione alle quantità denunciate prescindendo dal raccolto già effettuato in libero conferimento, fatte salve particolari esigenze di mercato.

Un incaricato della Cooperativa potrà visitare le colture dei Soci per consigliarne le modalità di raccolta e di pre-selezione in campagna e per concordare la consegna allo Stabilimento sociale e in eventuali centri di raccolta.

L’ orario di consegna dei diversi prodotti alla Cooperativa sarà comunicato ai Soci prima dell’ inizio della raccolta dei medesimi. I prodotti consegnati fuori orario potranno essere rifiutati.

ARTICOLO 6 – Intervalli di sicurezza

I soci che effettuano dei trattamenti con prodotti fitosanitari, fitoregolatori ed erbicidi, dovranno rispettare gli intervalli di sicurezza nonché tutte le norme previste dai disciplinari di produzione adottati dall’OP disponibile presso gli uffici della cooperativa e riportati in All. 2, del presente Regolamento .

Nel caso di positività delle analisi sui residui di agro farmaci effettuati da Enti preposti, l’ eventuale sanzione e/o danni a terzi di carattere civile e/o penale, saranno interamente addebitati al Socio trasgressore.

All’atto di ogni conferimento il socio dovrà firmare una dichiarazione (allegato C) con la quale attesta la conformità  del prodotto ai requisiti qualitativi e igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e si assume ogni responsabilità su eventuali danni derivati dal conferimento di prodotto non conforme.

I prodotti da conferire dovranno essere chiaramente distinti per specie, varietà e categoria.

ARTICOLO 7 – Trasporto

Il trasporto dei prodotti dalle aziende dei Soci alla Centrale e dei vuoti di campagna dallo Stabilimento alle aziende potrà essere effettuato a cura della Cooperativa salvo il recupero delle spese da effettuarsi mediante l’ applicazione di apposite tabelle predisposte prima dell’ inizio della campagna.

Il Socio che intende trasportare il suo prodotto con i mezzi della Cooperativa, dovrà darne comunicazione al C. di A. in occasione della presentazione del modulo di cui all’ art. 2.

ARTICOLO 8  – Imballaggi

La Cooperativa fornirà ai Soci gli imballaggi per la raccolta nella quantità stabilita in base alle previsioni di conferimento. Il socio è tenuto a firmare per ricevuta la consegna delle casse delle quali resta responsabile fino alla riconsegna.

Le casse e/o bins della Cooperativa non possono essere cedute a terzi per alcun motivo, devono essere usate solo per gli scopi per i quali sono state fornite ai Soci, a fine campagna devono essere restituite alla Coop. perché possa effettuare il conteggio. Per ogni cassa mancante o danneggiata oltre al normale deperimento d’ uso, sarà addebitata al Socio una somma pari al doppio dell’ effettivo prezzo d’ acquisto attuale della stessa.

Fornirà inoltre gli imballi da utilizzare per il condizionamento in campo da parte del socio di alcune tipologie di  prodotti. Ovviamente anche questi saranno restituiti pieni o in caso di non utilizzo vuoti, in caso contrario saranno addebitati al socio.

ARTICOLO 9 – Pesatura e Classifica

I prodotti s’ intendono conferiti e di conseguenza presi in carico dalla Cooperativa, al termine delle operazioni di pesatura, classificazione ed eventuale campionatura preliminare.

ARTICOLO 10 – Bolla di Conferimento

La prova del conferimento è costituita dalle relative bollette numerate che, pertanto, dovranno essere verificate dagli interessati al momento della consegna dei prodotti.

Sulla bolletta di conferimento dovranno essere riportati a cura dell’ addetto al conferimento eventuali difetti macroscopici del prodotto conferito (danni da gelo, marciumi, mescolanze di varietà, eccessiva sporcizia, parassiti ecc.) dovrà inoltre essere compilata la “scheda di classifica” (allegato D) indicante l’aspetto del prodotto.

Sulla bolletta deve essere indicato inoltre l’ eventuale trasporto a cura della Cooperativa.

ARTICOLO 11 – Classificazione

L’operazione di classificazione, avviene sulla base di standard qualitativi di mercato in relazione quindi alle reali caratteristiche commerciali dei prodotti conferiti e soprattutto in funzione delle indicazioni riportate nei reg. CE sulle NORME COMUNI DI QUALITA’ PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.

E’ vietato in ogni caso ai Soci sostare, discutere, intromettersi in qualsivoglia operazione riguardante la lavorazione, la conservazione, l’immagazzinamento della merce conferita come previsto dalla normativa vigente sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

Per la merce selezionata dalla Cooperativa costituisce cartellino di classifica la scheda di lavorazione.

ARTICOLO 12 – Campionatura

Nel caso fosse necessario campionare il prodotto, dopo la pesatura verranno prelevate le casse campione nella seguente proporzione:

n.1 cassa sino a 10 consegnate
n.2 casse sino a 20 consegnate
n.3 casse sino a 40 consegnate
n.4 casse sino a 65 consegnate
n.5 casse sino a 100 consegnate

Oltre le 100 casse consegnate, verrà prelevata una cassa ogni 50 o frazioni di 50.

ARTICOLO 13 – Gestione scarti di lavorazione

Ogni scarto anomalo riscontrato nelle partite conferite da Soci potrà essere comunicato qualora richiesto al Socio  immediatamente.

In ogni caso tutti i dati relativi alla lavorazione saranno contenuti nelle schede di lavorazione ed è facoltà del socio richiederne copia.

Sarà altresì compito della cooperativa avvertire sulla mancata vendita di prodotti a “cartellino” (confezionati direttamente dal socio).

Inoltre, qualora la partita conferita dal socio presenti in sede di classificazione uno scarto superiore al 30% la cooperativa si riserva di non accettare o  lavorare il prodotto conferito.

ARTICOLO 14 – Calcolo Liquidazione e ristorni

Il conteggio relativo alla liquidazione dei prodotti avverrà in base ai quantitativi realmente venduti. La scheda di lavorazione è a disposizione dei soci che desiderano consultarla.

In caso erogazione di ristorni la liquidazione è ripartita tra i soci proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità a criteri che, in via generale, debbono considerare:

  1. a) il valore della produzione conferita per la commercializzazione;
  2. b) il valore dei mezzi tecnici eventualmente acquistati presso la cooperativa per le finalità connesse alla produzione dei beni conferiti;

L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

  1. a) in forma liquida;
  2. b) mediante aumento proporzionale alle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni di capitale;

ARTICOLO 15 – Pagamenti

I pagamenti da parte della Società saranno effettuati di norma il martedì e venerdì di ogni settimana, a 60 giorni dopo la data della relativa vendita Il pagamento dei prodotti conferiti avverrà con un acconto nella misura del 95% sul totale da liquidare ed un saldo da effettuarsi successivamente all’approvazione del Bilancio nella misura stabilita dall’Assemblea

ARTICOLO 16 – Calcolo prezzi e ritenute

Per la merce selezionata dalla Coop., al Socio conferitore verrà corrisposto  il prezzo medio di vendita, al netto delle trattenute percentuali del 15% per le spese di gestione e alimentazione del fondo di esercizio calcolate sui prezzi di vendita al netto dei costi di  imballo, trasporto , sconti cliente e altri oneri commerciali.

Il prezzo medio sarà determinato sulla base dei prezzi di vendita settimanali riferiti a tutte le vendite del prodotto lavorato in quel periodo, calcolati per ogni specie, varietà e categoria; la data di riferimento per il pagamento sarà quella indicata nella scheda di lavorazione.

Al prezzo medio risultante verranno applicate, in diminuzione o in aumento, gli incentivi  come indicati nei successivi articolo 18 e 19.

La liquidazione dei prodotti avverrà al netto degli invenduti e del calo peso. L’invenduto delle partite  lavorate in cooperativa sarà ripartito in percentuale ai quantitativi conferiti per ogni specie, varietà e categoria. L’invenduto dovuto a specifici difetti della partita verrà imputato direttamente al lotto di conferimento.  Per la merce preparata dal Socio e venduta a cartellino il prezzo corrisposto sarà uguale a quello di vendita decurtato come sopra. Le specie e le varietà di prodotto da selezionare a cura della Coop. sono rese note mediante delibera del C. di A.

Per la selezione a cura della Coop. verrà stabilito dal C. di A. un adeguato contributo spese a carico del Socio da determinarsi di anno in anno prima dell’ inizio della campagna.

Per i trasporti eseguiti dalla cooperativa dalle aziende dei soci e previsto un contributo calcolato in base ad apposita tabella predisposta dal C. di A.

Qualora il prezzo di vendita di un prodotto dovesse superare Euro 1,55 a l kg, la trattenuta non dovrà superare l’importo riferito a tale prezzo ossia Euro 0,2325.

La trattenuta minima per le spese di gestione per kg di prodotto commercializzato è fissata in Euro 0,052

 Per tutte le categorie di prodotto che non necessitano di lavorazione presso l’impianto della cooperativa verrà applicata la  sola ritenuta  in percentuale, nonché le spese di lavorazione, imballo e trasporto. .

Per i prodotti orticoli conferiti da aziende socie e non socie la cooperativa può applicare una trattenuta fissa che va dal 10% al 15% a discrezione del CDA.

Per i prodotti commercializzati con le modalità di cui al comma 2 dell’art 4 in considerazione dei minori oneri amministrativi sopportati dalla cooperativa la trattenuta è dovuta nella misura compresa tra lo 0,1% ed il 2% da calcolare sull’importo fatturato dalla cooperativa in base alle indicazioni impartite dal CDA.

Per le aziende non socie si possono erogare servizi come la calibratura, confezionamento e stoccaggio con prezzi stabiliti dal C.d.A. prima dell’inizio della stagione produttiva. Il prezzo stabilito dal C.d.A. deve comunque essere superiore alla trattenuta corrispondente per il socio.

Il suddetto servizio può venire erogato con il solo scopo di migliorare il servizio al socio.

ARTICOLO 17 – Acconti

A giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà, qualora le condizioni finanziarie lo consentano, dare acconti sul prodotto che il socio ha conferito, prima della data di pagamento prevista.

ARTICOLO 18 – Trattenute e premi di qualità agrumi

I prodotti commercializzati dall’OP sottostanno alle norme di commercializzazione di cui all’All.1 del Reg.UE 428/2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.543/2011 per quanto concerne le norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli. Tuttavia, per taluni prodotti, i conferitori dovranno sottostare alle seguenti ulteriori regole:

Per le clementine  selezionate in Cooperativa, verrà applicata una ulteriore trattenuta o un premio secondo il seguente schema:

Inoltre le partite di clementine con difetti evidenti, come ad esempio: Cocciniglie, Fumaggine, Ragno Rosso; verranno collocate nella categoria successiva. La presenza di difetti evidenti o di partite con scarto superiore al 30% devono essere attestate in forma scritta da un Responsabile della Cooperativa e se ne deve dare immediata comunicazione al Socio.

Per gli altri agrumi selezionati in cooperativa,  e se stabilito dal CDA anche per altre categorie di prodotto, verrà applicata una ulteriore trattenuta secondo il seguente schema:

L’ammontare trattenuto per ogni specie verrà ripartito alle classi I e II in proporzione alle rispettive quantità conferite attribuendo alla classe I un premio maggiore rispetto alla classe II. 

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessario, potrà variare le percentuali di trattenuta e le modalità di ripartizione.

ARTICOLO 19 – Incentivo qualità pesche

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire per le pesche selezionate in cooperativa una trattenuta aggiuntiva da effettuare sulle pezzature più piccole conferite dal 1 luglio in poi; allo scopo di incentivare la qualità della produzione l’importo di tale trattenuta verrà liquidata nella misura del 80% sulla quantità di  calibro 2A.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessario, dopo aver opportunamente consultato i soci, potrà variare i tempi, gli importi da trattenere e le modalità di ripartizione.

PARTE II : Accesso dei soci ai benefici del Programma Operativo

Articoli 1

I contributi finanziari degli aderenti all’OP in merito all’alimentazione del Fondo di esercizio  sono calcolati in base   al valore dei prodotti commercializzati, cosi come la normativa comunitaria e nazionale vigente, in materia di OCM ortofrutta, prevede

Articoli 2

Per il finanziamento del Fondo di Esercizio, l’OP Soc. Coop Agricola Associazione Agricoltori Villacidresi potrà utilizzare fondi propri, costituiti grazie alle vendite di ortofrutticoli dei propri  aderenti per le categorie di riconoscimento, ad eccezione dei fondi provenienti da altri finanziamenti pubblici;

Articoli 3

L’aiuto finanziario comunitario, pari al 50%  delle spese previste per attuare il   Programma Operativo, sarà richiesto in una unica soluzione  come pagamento a saldo al termine dell’esercizio sociale, o tramite richiesta di  pagamenti parziali  sulle spese realmente sostenute dall’OP nel trimestre in un determinato periodo precedente a quello di richiesta, oppure come anticipazione delle spese previste, entro il mese di gennaio, per il primo quadrimestre, di maggio per il secondo quadrimestre, e di settembre, per il terzo quadrimestre dell’annualità del programma operativo in attuazione. I pagamenti parziali e le anticipazioni sono finanziati per una quota del 40% della spesa sostenuta o prevista ;

Articoli 4

Premesso che il Fondo di esercizio corrisponde all’ammontare delle spese previste per attuare il Programma operativo dell’OP, tutti i produttori devono contribuire al fondo di esercizio; tutti i produttori devono avere la possibilità di beneficiare del fondo di esercizio; tutti i produttori devono avere la possibilità  di partecipare democraticamente alle decisioni sull’utilizzo dei fondi dell’OP e sui contributi finanziari ai fondi di esercizio

Articoli 5

Il finanziamento del fondo di esercizio da parte dei soci dell’OP può avvenire mediante un’unica o più soluzioni, anche attraverso compensazioni dell’OP sulle liquidazioni del prodotto conferito dai soci stessi, ovvero mediante compensazione autorizzata dal socio con i contributi finanziari spettanti;

Articoli 6

Qualora sia l’OP ad anticipare i contributi finanziari a carico dei soci, quest’ultimi sono tenuti a rimborsarli alla stessa OP, entro il 31/1 dell’anno successivo a quello di attuazione del programma operativo per il quale viene chiesto l’aiuto finanziario comunitario;

Articoli 7

Le operazioni inerenti il finanziamento e l’utilizzo del fondo di esercizio devono trovare esplicito riscontro dai documenti contabili agli atti dell’OP Associazione Agricoltori Villacidresi Soc. coop.;

Articoli 8

Per la realizzazione del programma operativo, la OP può avvalersi della professionalità del personale dell’OP, dei soci aderenti e di consulenti esterni;

Articoli 9

Gli investimenti mobiliari ed immobiliari, fatta eccezione per quelli connessi alle riconversioni varietali ed alla realizzazione di nuovi impianti, dovranno essere eseguiti direttamente dall’OP, o dai soci dell’OP, dietro preventiva approvazione del CdA.

Articoli 10

Per gli investimenti relativi ai nuovi impianti e/o riconversione varietale , o altri interventi diretti realizzati dai soci,  l’OP fornirà gli indirizzi necessari per la realizzazione. Per tale tipologia di interventi il socio dovrà contribuire con il 50% della relativa spesa.

Il Consiglio di Amministrazione definirà gli impegni che il socio sottoscriverà con l’ OP per poter accedere ai benefici previsti.

Articoli 11

I soci che hanno intenzione, di effettuare investimenti in beni mobili o  nuovi impianti e/o attivare una azione finalizzata alla  diversificazione varietale nell’ambito della programmazione colturale e commerciale dell’OP, hanno l’obbligo di fornire le necessarie informazioni richieste dall’OP e di utilizzare materiale di moltiplicazione coerente con le norme fitosanitarie e certificatorie vigenti, in linea con le esigenze produttive e commerciali della OP;

I soci che si avvantaggiano dei finanziamenti comunitari per la realizzazione di tali investimenti sono tenuti, oltre che a garantire il conferimento di tutta la produzione all’OP,  a non alienare e né a distogliere dalla destinazione prevista i beni per almeno 3 anni, se si tratta di software, 5 anni, in caso di macchinari ed attrezzature, e 10 anni in caso di immobili o impianti fissi. ., pena la restituzione della quota di incentivi non ammortizzati , gravati dagli interessi legali maggiorati di 3 punti percentuale. Per gli impianti frutticoli è consentita la sostituzione anticipata, previo giustificato motivo valutato ed approvato dal CDA della OP.

Articoli 12

Le modalità di recesso di un socio sono regolamentate dalla normativa comunitaria ( art. 6 del Regolamento UE 2017/891) e dalle disposizioni nazionali, per cui la durata minima di adesione di un socio produttore dell’OP non può essere inferiore ad 1 anno. Tuttavia in caso di presentazione di un programma operativo, nessun  produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l’intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell’OP. La richiesta di recesso viene comunicata per iscritto all’OP, con un termine di preavviso massimo di 6 mesi, termine entro cui l’OP assume una decisione.

L’OP, in caso di accoglimento del recesso, rilascia su richiesta del socio, la documentazione necessaria a consentire l’eventuale adesione ad un’altra OP.

La richiesta di recesso può anche essere limitata a uno o più prodotti, tra quelli per cui il socio ha aderito all’OP, nel rispetto delle norme che regolano il diritto di recesso previste dallo Statuto dell’OP e dal presente Regolamento.

In ogni caso il recesso diventa effettivo ad iniziare dal 1° gennaio dell’anno successivo in cui è stato concesso.

 I soci si impegnano a rispettare tutte le norme, procedure e disposizioni impartite dall’OP, nonché ad operare nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia;

Articoli 13

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento comporta l’esclusione totale o parziale dai benefici del programma operativo;

Articoli 14

Per quanto riguarda la modalità e la tempistica per l’attuazione del programma operativo e la rendicontazione, devono essere applicate le normative comunitarie relative all’OCM ortofrutta e le disposizioni nazionali di recepimento,  le eventuali integrazioni della Regione Autonoma della Sardegna, nonché le deliberazioni degli Organi sociali dell’OP;

Articoli 15

Il Consiglio di Amministrazione, su mandato dell’Assemblea dei soci dell’OP, ha il compito di porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare la corretta e puntuale attuazione del programma operativo nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e provinciali vigenti in materia.

Articoli 16

Ai soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente regolamento, sono applicabili le seguenti sanzioni:

– diffida;
– sanzioni pecuniarie   definite  dal Consiglio di Amministrazione;
– sospensione temporanea;
– esclusione;

La diffida dovrà essere inflitta in tutti i casi di lieve inadempimento degli obblighi che derivano dalla partecipazione alla Organizzazione di Produttori e che siano inidonee a procurare un danno economico alla medesima Organizzazione di Produttori;

Le sanzioni pecuniarie saranno irrogate qualora all’inosservanza degli obblighi gravanti sul socio si accompagni un apprezzabile danno economico per la Organizzazione di Produttori.

La sospensione temporanea potrà essere deliberata dal CDA nei casi in cui, dopo espressa diffida da parte dell’Organo amministrativo, il socio risulti responsabile di altre gravi violazioni degli obblighi statutari, associativi, e di legge.

L’esclusione dovrà essere inflitta, oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2533 c.c.), nei casi previsti dall’art. 10 dello statuto sociale.

Le sanzioni sono applicate dal Consiglio di Amministrazione, il quale decide della sanzione in funzione del danno subito dalla Organizzazione di Produttori. La sottoposizione del socio al procedimento sanzionatorio lascia impregiudicato il risarcimento del danno patito dalla Organizzazione di Produttori.

Articoli 17

Il presente regolamento viene portato a conoscenza di tutti i produttori associati direttamente all’OP. mediante la spedizione per posta di una copia.

 Articoli 18

Per le disposizioni non espressamente richiamate nei precedenti articoli del presente regolamento, si rimanda interamente al Reg. UE n. 1308/2013, al Reg. delegato (UE) n.2017/891 e di esecuzione (UE) 2017/892, alle disposizioni nazionali emanate dal Mipaaft  per la stesura, la valutazione e la rendicontazione dei programmi operativi ed alle disposizioni regionali.

Articoli 19

Il  Consiglio di amministrazione ha facoltà di apportare modifiche ai programmi operativi esecutivi annuali, nonché modificare gli stessi nel corso dell’anno, salvo ratifica dell’Assemblea dei soci alla prima data utile. Dette modifiche saranno in ogni caso sottoposte all’approvazione dell’Ufficio preposto della Regione Autonoma della Sardegna.

Nota Bene: Per visualizzare al meglio il file qui sotto è riportato un link per il download. Il testo riportato sul sito potrebbe contenere errori e(o omissioni di copia. Peendere come riferimento solo il contenuto del file in download.

REGOLAMENTO INTERNO

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